CASSAZIONE: lavoro saltuario non sempre è precario
Non sempre le prestazioni saltuarie possono essere considerate lavoro precario: il mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e sottostare alle disposizioni dei superiori, puo' significare essere inseriti nell'organizzazione aziendale, cosi' da determinare un rapporto di lavoro subordinato e non autonomo. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato un verdetto pronunciato dalla Corte d'appello di Genova, la quale aveva riconosciuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro di 4 persone impiegate saltuariamente in un'azienda di trasporti. I giudici del merito erano giunti a tale conclusione dopo aver esaminato le prestazioni di lavoro dei quattro, che erano state "saltuarie e senza vincolo di restare a disposizione del datore di lavoro tra l'una e l'altra", con la possibilita', per i lavoratori, di "rifiutare, qualora chiamati, la prestazione". Gli stessi, pero', impiegati per scaricare i camion e per aiutare il magazziniere, dovevano presentarsi al magazzino nei giorni della prestazione nell'ora stabilita dal responsabile, del quale dovevano osservare le disposizioni. Anche la Suprema Corte (sezione lavoro, sentenza n. 21031) ha condiviso le conclusioni dei giudici d'appello: la subordinazione va intesa "quale disponibilita' del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalita' di esecuzione dell'attivita' lavorativa", mentre altri elementi, "come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione - rileva la Cassazione - possono avere valore indicativo ma mai determinante".