sabato 26 luglio 2008


In caso di riorganizzazione aziendale licenziamento "giustificato"

l'imprenditore è libero di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e le mansioni svolte dai lavoratori licenziati possono essere mantenute e accorpate con altre assegnate ad altri impiegati. E' questo, in sintesi, il concetto che emerge dalla sentenza 17962/2008 della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di alcuni dipendenti di una società di autotrasporti.Spiega infatti la Corte che "nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi di riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine d'una più economica gestione della stessa, e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo determinante sulla normale attività produttiva, imponendo la riduzione dei costi". Inoltre "ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo non è necessario che siano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite e attribuite". In pratica, quindi, la redistribuzione delle mansioni è parte della riorganizzazione aziendale e non può essere contestata.

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