venerdì 9 maggio 2008

Per i Contratti a Termine proroga condizionata...

Sono due le condizioni che devono sussistere affinchè la proroga del contratto a tempo determinato sia regolare: stessa attività ed esigenze non preventivabili (almeno per i rapporti stipulati con la disciplina precedente al Dlgs 368/2001). Questo è quanto ha precisato la sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza 9993/08. Questa pronuncia accoglie l'istanza presentata da un dipendente e, cassando il provvedimento d'appello, ha deciso di confermare quanto stabilito in primo grado. In sintesi, il tribunale di primo grado aveva dichiarato illeggittima la proroga del primo dei dieci contratti di lavoro a termine, stipulati tra le parti fra il luglio 1992 e il novembre 1999, accertando l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando la società a riassumere il dipendente e a pagargli le retribuzioni spettanti. La Cassazione si rifà all'articolo 2 della legge 230/1962 (abrogata dal Dlgs 368/2001) e spiega che la proroga del primo contratto a termine, non risulta corretta perchè non ha come condizioni nè la stessa attività nè esigenze non preventivabili; ne segue che l'assunzione doveva essere intesa a tempo indeterminato.

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