giovedì 19 giugno 2008

Più rispetto per il tempo libero dei lavoratori

Anche i lavoratori che non hanno un contratto part-time hanno diritto al loro tempo libero, e devono essere avvisati per tempo dei cambi di turno. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con sentenza 12962/2008. Con questa sentenza la Corte ha accolto il ricorso di un gruppo di conducenti di autobus di una azienda privata che "erano in grado di conoscere preventivamente la turnazione relativa a sole dieci giornate mensili, mentre per le rimanenti 16 giornate venivano a conoscenza del turno assegnato solo il giorno precedente a quello di svolgimento della prestazione lavorativa". Secondo la Corte infatti, anche i lavoratori che hanno un contratto a tempo pieno hanno diritto ad organizzare il loro tempo libero che ha "una sua specifica importanza stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento, anche per il lavoratore a tempo pieno, di attività sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche...". Il giudice di primo grado aveva dato ragione ai lavoratori che, sostanzialmente, lamentavano proprio di non poter organizzare il proprio tempo libero, mentre la Corte d'appello aveva ribaltato la decisione sostenendo che trattandosi di rapporti di lavoro "a tempo pieno", nessuna disposizione normativa o contrattuale prevedeva che i lavoratori dovessero sapere con largo anticipo l'orario dei turni. Al contrario la Cassazione ha ricordato che "anche una comunicazione del turno di lavoro avvenuta soltanto il giorno precedente" può ledere la dignità del lavoratore. E ciò anche se il contratto prevede il "tempo pieno" posto che "le esigenze di programmabilità del tempo libero, ravvisate espressamente dal legislatore nell'ambito del rapporto di lavoro part-time, sussistono, anche se in maniera meno pressante, all'interno del rapporto di lavoro a tempo pieno". La Corte d'appello, quindi, dovrà ora stabilire per i dipendenti il compenso per "ogni giorno effettivo di turno in disponibilità" sottratto alle "ore di svago" o, anche, "nel caso in cui non sia prevista una clausola di esclusiva, di un secondo lavoro".

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